“Con
riferimento al tema della competenza del biologo a elaborare diete, si osserva
che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può
aggiungere che per il biologo esiste una precisa norma giuridica di rango
legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e,
quindi, a elaborare le conseguenti diete.”
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n.
396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le
attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del
resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla
legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del
Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la
“determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate
condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense
aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro
composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di
attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni
patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n.
6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti
dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello
di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche
e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
L’art. 3 della Legge 396/67 e
il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale)
consentono al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere
rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. Se invece il cliente
presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli
alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le
sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo
questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta,
unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di
benessere. […] Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito
alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio
ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato
con la sentenza n.6394/05 ha affermato …che le competenze del biologo in campo
nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in
funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari,
l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è
stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi
alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup.
Sanità del 15/12/2009, pag.2), concludendo poi che “il biologo può
autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona
che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento
nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute”
(Parere del Cons. Sup. Sanità
del 12/04/2011).
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